Le forniture di gas metano sono soggette all'imposta di consumo erariale e alle addizionali regionali (accise gas) con aliquote differenziate a seconda dell'utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale.
Le accise si aggiungono al prezzo del gas addebitato in bolletta e sono imponibili ai fini IVA (10% o 21% a seconda dei consumi). Gli importi delle accise e le fasce di consumo che ne determinano l’applicazione sono stabiliti del Ministero delle Finanze.
| Nuova descrizione fiscale usi gas e importi dal 1° aprile 2009 | Accisa < 120 mc |
Accisa 121 / 480 mc |
Accisa 481 / 1560 mc |
Accisa > 1560 mc |
Iva < 480 mc |
Iva > 480 mc |
Iva Q. Fissa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usi Civili (ex T1, T2, T3) - statale |
0,0440 |
0,17500 | 0,1700 | 0,1860 | 10% | 21% | 21% |
| Usi Civili (ex T1, T2, T3) - regionale |
0,0155 | 0,01810 | 0,02070 | 0,0258 | 10% | 21% | 21% |
| Nuova descrizione fiscale usi gas dal 1° gennaio 2008 | Accisa per tutti i mc |
Iva |
Iva Quota Fissa |
|---|---|---|---|
| Usi industriali agevolati statale |
0,0124983 | 21% | 21% |
| Usi industriali agevolati regionale |
0,006249 | 21% | 21% |
L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta ridotta rispetto a quella ordinaria.
Sono agevolabili i seguenti utilizzi del gas metano:
Hanno diritto all'esenzione gli usi istituzionali delle forze armate nazionali ed estere aderenti al patto NATO nonché le rappresentanze diplomatiche. Hanno diritto all'esenzione totale anche gli usi nei processi produttivi dell'industria del vetro, della ceramica, e del settore della metallurgia.
Hanno diritto all'Iva con aliquota ridotta del 10% le imprese estrattive, manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche ed editoriali, nonché le imprese agricole e gli utilizzi di gas metano per la produzione di energia elettrica.
Hanno diritto alla non imponibilità: gli esportatori abituali previa apposita dichiarazione d'intento come previsto dalla normativa IVA in vigore; le rappresentanze diplomatiche; i comandi militari degli Stati membri Nato.