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Agevolazioni d'imposta (Accise e IVA)

Le forniture di gas metano sono soggette all'imposta di consumo erariale e alle addizionali regionali (accise gas) con aliquote differenziate a seconda dell'utenza e del tipo di utilizzo civile o industriale.  

Le accise si aggiungono al prezzo del gas addebitato in bolletta e sono imponibili ai fini IVA (10% o 21% a seconda dei consumi).  Gli importi delle accise  e le fasce di consumo che ne determinano l’applicazione sono stabiliti del Ministero delle Finanze.

Nuova descrizione fiscale usi gas e importi dal 1° aprile 2009 Accisa
< 120 mc
Accisa
121 / 480 mc
Accisa
481 / 1560 mc
Accisa
> 1560 mc
Iva
< 480 mc
Iva
> 480 mc
Iva Q.
Fissa
Usi Civili
(ex T1, T2, T3) - statale

0,0440


0,17500 0,1700 0,1860 10% 21% 21%
Usi Civili
(ex T1, T2, T3) - regionale
0,0155 0,01810 0,02070 0,0258 10% 21% 21%
Nuova descrizione fiscale usi gas dal 1° gennaio 2008 Accisa per tutti i mc
Iva
Iva Quota
Fissa
Usi industriali agevolati
statale

0,0124983 21% 21%
Usi industriali agevolati
regionale

0,006249 21% 21%

Riduzione dell'imposta di consumo (Statale e Regionale)

L'agevolazione consiste nell'applicazione di un'imposta ridotta rispetto a quella ordinaria.
Sono agevolabili i seguenti utilizzi del gas metano:

  • attività artigianali, industriali, agricole
  • attività alberghiere, di ristorazione, forni da pane 
  • impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro
  • attività ricettive senza fine di lucro svolte da istituzioni non aventi fine di lucro, finalizzate all'assistenza di disabili, orfani, anziani
  • attività del settore della distribuzione commerciale

Esenzione dell'imposta di consumo/addizionale regionale

Hanno diritto all'esenzione gli usi istituzionali delle forze armate nazionali ed estere aderenti al patto NATO nonché le rappresentanze diplomatiche. Hanno diritto all'esenzione totale anche gli usi nei processi produttivi dell'industria del vetro, della ceramica, e del settore della metallurgia.

Agevolazione IVA

Hanno diritto all'Iva con aliquota ridotta del 10% le imprese estrattive, manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche ed editoriali, nonché le imprese agricole e gli utilizzi di gas metano per la produzione di energia elettrica.

Esenzione IVA

Hanno diritto alla non imponibilità: gli esportatori abituali previa apposita dichiarazione d'intento come previsto dalla normativa IVA in vigore; le rappresentanze diplomatiche; i comandi militari degli Stati membri Nato.

Ultimo aggiornamento: 31/01/2012
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