Con decorrenza 01 gennaio 2010, la Legge Finanziaria 2010 non ha rinnovato l’agevolazione d’imposta agli impianti ubicati nel centro abitato ove ha sede la casa comunale (Capoluogo) di Comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica “E”.
Infatti non è stata prorogata la specifica previsione dell’articolo 13 comma 2 della Legge 448/01. Di conseguenza i clienti che rientrano in questa specifica categoria dal 01 gennaio 2010 non hanno diritto alla riduzione automatica di costo del GPL.
Hera Comm Marche opera, in questo caso, per conto della Amministrazione Finanziaria e nel rispetto della Nota della Direzione Centrale della Agenzia delle Dogane n. 5961 del 15 gennaio 2010, non può riconoscere la riduzione per tutti gli impianti ubicati in comuni parzialmente metanizzati di zona climatica “E”, fintanto che non pervenga ai nostri uffici Attestazione Comunale o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilate in ogni parte.